Art. 6.
(Collaborazioni).

      1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge le amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione delle università, degli istituti di ricerca e delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio che esprimono una volontà diffusa di tutela dei beni culturali e ambientali, favorendone la completa fruizione.